Il passeggero ha diritto a vedersi rimborsare i costi di acquisto del biglietto, qualora il suo volo venga cancellato. Tuttavia, non sempre la questione viene risolta facilmente, come nel caso delle cosiddette circostanze eccezionali, per esempio. Una situazione in cui ottenere il rimborso è tutt’altro che una cosa scontata.
Le circostanze eccezionali, cosa sono
Come dice il nome, le circostanze eccezionali sono situazioni causate dalle loro caratteristiche insolite che le rendono imprevedibili ed inevitabili. Quando il loro verificarsi sia sufficiente, da solo, a ritardare o impedire la partenza di un aereo costituiscono giustificato motivo per negare il rimborso del biglietto da parte delle compagnie aeree.
Le circostanze eccezionali sono espressamente previste dalla normativa vigente, rappresentata dal REGOLAMENTO (CE) N. 261/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 febbraio 2004 “che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91”.
Per completezza d’informazione è bene sottolineare che il mancato riconoscimento della compensazione pecuniaria ad un passeggero giustificato dalla compagnia aerea come circostanza eccezionale comporta, per la compagnia stessa, l’onere della prova. Questo significa che, se tu passeggero o l’ENAC ne fate richiesta, dovrà essere esibita tutta la documentazione atta a comprovare l’eccezionalità del caso in questione.
Le circostanze eccezionali, quali sono
Va sottolineato che la normativa vigente non fornisce un elenco delle circostanze eccezionali legate al Regolamento CE 261/2004. Il quale si limita a sostenere che il rimborso al passeggero non è dovuto qualora la cancellazione dello stesso sia dovuta “a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.”
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha precisato che le circostanze eccezionali, sebbene soggette ad una valutazione caso per caso, sono da considerarsi tali quando operino due fattori concomitanti:
- L’evento non sia collegato alla normale attività di esercizio del vettore aereo,
- L’evento per le sue caratteristiche e le circostanze che l’hanno originato, sfugga all’effettivo controllo del vettore.
In ogni caso, sia le sentenze eseguite che le indicazioni contenute nella normativa permettono di considerare circostanze eccezionali le seguenti condizioni:
- instabilità politica,
- condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione,
- rischi per la sicurezza (sabotaggi, terrorismo),
- improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza (l’eruzione di un vulcano, per esempio),
- scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo.
Riepilogando…
Dunque, un vero elenco di circostanze eccezionali non esiste. Come hai potuto constatare, però, la giurisprudenza ha individuato alcune situazioni che sono considerate tali per via delle loro caratteristiche.
Ricordati che se la compagnia ti nega il rimborso del biglietto adducendo il fatto a circostanze eccezionali è soggetta all’onere della prova, se ne fai richiesta.
Senza la presunzione di sostituirci agli organi ufficiali, ma nella consapevolezza di averti reso le idee sicuramente un po’ più chiare, ti ricordiamo che sul sito GIVT troverai altri articoli interessanti sui diritti dei passeggeri.